COME SI FA
LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PIANO
La legge regionale 24/17 prevede la massima semplificazione e flessibilità del procedimento di approvazione del piano, disciplinando un unico procedimento urbanistico che
- individua come obbligatori solo gli adempimenti richiesti dalla legge per i piani urbanistici;
- affida all’amministrazione procedente il compito di integrare il procedimento con le ulteriori forme di partecipazione o consultazione sui contenuti del piano;
- evita la continua «navetta» tra l’amministrazione procedente a quella che svolge compiti di verifica;
- richiede due delibere del Consiglio, non più tre.
Nel procedimento NON sono più presenti il doppio esame della Provincia, i tempi morti per ricevere le osservazioni, la conferenza di pianificazione, l’accordo di pianificazione.
Il procedimento è dunque semplificato, distinto in due sole fasi: formazione e decisione.
1° FASE “FORMAZIONE”
- Costituzione dell’Ufficio di Piano che elabora il piano.
- Consultazione preliminare delle autorità ambientali e avvio delle consultazioni dei cittadini.
- Assunzione della proposta completa del piano con delibera di Giunta comunale.
- Deposito e pubblicazione (trasmissione agli enti, pubblicità, presentazione pubblica, raccolta delle osservazioni).
- Predisposizione del piano controdedotto.
2° FASE “DECISIONE”
- Formale adozione del piano, da parte dell’organo consiliare, fondata nella piena conoscenza degli esiti della consultazione, dei contributi e proposte raccolti nella prima fase.
- Valutazione di sostenibilità del piano (integrata per gli aspetti ambientali e territoriali).
- Trasmissione al Comitato Urbanistico d’Area Vasta (CUAV).
- Adeguamento del Piano (a seguito delle eventuali modifiche in recepimento del parere del CUAV).
- Approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).