COME SI FA

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PIANO

 

La legge regionale 24/17 prevede la massima semplificazione e flessibilità del procedimento di approvazione del piano, disciplinando un unico procedimento urbanistico che

  • individua come obbligatori solo gli adempimenti richiesti dalla legge per i piani urbanistici;
  • affida all’amministrazione procedente il compito di integrare il procedimento con le ulteriori forme di partecipazione o consultazione sui contenuti del piano;
  • evita la continua «navetta» tra l’amministrazione procedente a quella che svolge compiti di verifica;
  • richiede due delibere del Consiglio, non più tre.

Nel procedimento NON sono più presenti il doppio esame della Provincia, i tempi morti per ricevere le osservazioni, la conferenza di pianificazione, l’accordo di pianificazione.

Il procedimento è dunque semplificato, distinto in due sole fasi: formazione e decisione.

1° FASE “FORMAZIONE”

  • Costituzione dell’Ufficio di Piano che elabora il piano.
  • Consultazione preliminare delle autorità ambientali e avvio delle consultazioni dei cittadini.
  • Assunzione della proposta completa del piano con delibera di Giunta comunale.
  • Deposito e pubblicazione (trasmissione agli enti, pubblicità, presentazione pubblica, raccolta delle osservazioni).
  • Predisposizione del piano controdedotto.

2° FASE “DECISIONE”

  • Formale adozione del piano, da parte dell’organo consiliare, fondata nella piena conoscenza degli esiti della consultazione, dei contributi e proposte raccolti nella prima fase.
  • Valutazione di sostenibilità del piano (integrata per gli aspetti ambientali e territoriali).
  • Trasmissione al Comitato Urbanistico d’Area Vasta (CUAV).
  • Adeguamento del Piano (a seguito delle eventuali modifiche in recepimento del parere del CUAV).
  • Approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).